Sulla domanda di risarcimento del danno così si esprime Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 31/08/2022, n. 2337:
6.2. Ciò posto, la risoluzione dell’odierna controversia deve tener conto della circostanza che la fattispecie oggi è normata dall’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, che “ha definito in maniera esaustiva la disciplina della fattispecie, con una normativa autosufficiente, rispetto alla quale non trovano spazio elaborazioni giurisprudenziali, che, se forse giustificate in assenza di una base legale, non si giustificano più una volta che intervenga un’esplicita disciplina normativa, ritenuta conforme al diritto europeo e alla Costituzione, che viene a costituire la base legale espressa della fattispecie in questione” (cfr. Cons Stato, Ad. Pl. n. 2/2020).
La domanda originaria di risarcimento del danno, pertanto, va riqualificata alla stregua della sopravvenuta normativa e dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Tale riqualificazione è conforme ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 2/2020, secondo cui “l’ordinamento processuale amministrativo offre un adeguato strumentario per evitare, nel corso del giudizio, che le domande proposte in primo grado, congruenti con quello che allora appariva il vigente quadro normativo e l’orientamento giurisprudenziale di riferimento assurto a diritto vivente, siano di ostacolo alla formulazione di istanze di tutela adeguate al diverso contesto normativo e giurisprudenziale vigente al momento della decisione della causa in appello, quali la conversione della domanda ove ne ricorrano le condizioni, la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 Cod. proc. amm. o l’invito alla precisazione della domanda in relazione al definito quadro giurisprudenziale, in tutti i casi previa sottoposizione della relativa questione processuale, in ipotesi rilevata d’ufficio, al contraddittorio delle parti ex art. 73, comma 3, Cod. proc., a garanzia del diritto di difesa di tutte le parti processuali. Resta poi fermo che la qualificazione delle domande proposte in giudizio passa attraverso l’interpretazione dei relativi atti processuali, rimessa al giudice investito della decisione della controversia nel merito”.
6.3. Il Collegio ritiene, pertanto, di riqualificare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, cod. proc. amm., la domanda risarcitoria alla luce dell’art. 42-bis t.u. e nei seguenti termini.
In particolare, nel caso di occupazione non seguita da un tempestivo provvedimento di esproprio, e pertanto divenuta sine titulo (a decorrere dalla scadenza del termine triennale secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 1 del 2 aprile 2010 − e quindi della perdita di efficacia − del provvedimento di occupazione temporanea), l’illecito permanente dell’Autorità verrà meno solo nei casi da tale norma previsti (cioè in dipendenza dell’acquisizione del bene o della sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, anche a natura transattiva.
Ne consegue che il ricorso va accolto con obbligo del Comune di …….. di provvedere, in via alternativa:
a) alla restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione;
b) all’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 (articolo aggiunto dal DL 98/2022, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del previdente art. 43 con sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010), con corresponsione del relativo risarcimento secondo i paramenti ivi disciplinati, applicabile anche alle situazioni pregresse (in tal senso Corte Cost. n. 71/2015);
c) alla definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene.
Dal momento che, per effetto della condizione di possesso senza titolo del bene da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell’area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/2001, è nell’ambito del procedimento che dovrà essere accertato – nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente – il valore di mercato dell’area (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1323/2021, cit.).
Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., è opportuno disporre, pertanto, che l’ente intimato si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Quanto alla questione della quantificazione degli importi (e alle questioni connesse), occorre specificare che l’effetto immediato della presente sentenza consiste solo nell’obbligo del Comune di valutare l’opzione tra restituzione dei suoli occupati, previa riduzione in pristino, e l’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327 del 2001 e solo successivamente a tale scelta si potrà porre, eventualmente, la questione della quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti (cfr, di recente, Cons. Stato, sez. IV, n. 4358 del 30 maggio 2022).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti