Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 08/09/2022, n. 7823:
14.1. Nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente.
14.2. Nel caso qui esaminato, l’amministrazione ha valutato la situazione assumendo che la stessa fosse in grado d’incrinare il giudizio di affidabilità e integrità dell’operatore. Il fatto così qualificato, posto in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, è stato declinato in termini relativi e concreti nel senso di individuare l’assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti