Il Tar Lazio dichiara irricevibile per tardività della notificazione ricorso avverso aggiudicazione di RDO, evidenziando le peculiarità delle procedure svolte sul Mepa ai fini della individuazione dei termini per il ricorso.
Ecco quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 16/09/2022, n. 11888:
3. Ciò posto, all’esito della disposta istruttoria è risultato, dalla documentazione depositata in atti e dalla nota esplicativa dell’amministrazione, che l’avviso dell’aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato sul MEPA in data 28 luglio 2021.
Mentre gli altri operatori nei due giorni seguenti ne hanno dato lettura, la ricorrente ha prelevato la comunicazione dal portale solo in data 6 settembre 2021.
Peraltro, a fronte dell’istanza di accesso agli atti di gara, formulata dalla ricorrente in data 28 luglio 2021, l’amministrazione con nota del 3 agosto 2021, ha trasmesso il verbale di aggiudicazione, aggiungendo che gli atti di gara erano disponibili sul portale MEPA e che, in caso di difficoltà ad acquisirne copia, la stessa Amministrazione si sarebbe fatta parte diligente.
In data 6 agosto 2021 è intervenuta l’aggiudicazione definitiva, risultante sempre dal portale MEPA, laddove dalla schermata prodotta in atti risulta che sotto la voce “classifica”, si apre la schermata degli offerenti ed accanto al nome del concorrente aggiudicatario …… …, compare la dicitura “Aggiudicatario definitivo”.
Sul punto occorre precisare, come si evince espressamente dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”, che in tale sistema la procedura di aggiudicazione segue una modalità del tutto semplificata rispetto alle procedure ordinarie.
Qui, infatti, intervenuta l’aggiudicazione provvisoria attraverso la classifica generata automaticamente dal sistema, compare la dicitura accanto all’offerta migliore di “aggiudicatario provvisorio” (4.1. Aggiudicazione provvisoria, Manuale d’uso).
Il passaggio all’aggiudicazione definitiva avviene con l’apposizione della dicitura “aggiudicatario definitivo” sempre al margine della classifica, dopo che il punto ordinante abbia effettuato la verifica dei requisiti che può avvenire anche automaticamente attraverso il Sistema (4.2. Aggiudicazione definitiva, Manuale d’uso).
Ebbene, nel caso di specie, l’amministrazione già in data 3 agosto 2021 aveva comunicato alla ricorrente, in risposta all’istanza di accesso agli atti, che “i verbali di gara sono stati trasmessi e comunicati a mezzo MEPA e non ci sono stati altri verbali di sedute private”, con ciò chiarendo come la procedura fosse oramai conclusa.
A nulla rileva, a tal fine, la comunicazione, di valore meramente ricognitivo, inviata dall’amministrazione alla ricorrente in data 20 ottobre 2021, con la quale dava conto dell’intervenuta aggiudicazione definitiva a favore di ……………..
Nell’ambito della procedura MEPA, giova ribadirlo, l’aggiudicazione definitiva segue un procedimento del tutto semplificato nel quale, da un lato, l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, cod. app., è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema MEPA, come ampiamente sopra argomentato; dall’altro, la stessa aggiudicazione definitiva avviene più celermente in quanto l’amministrazione ha la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti direttamente dal Sistema.
L’aggiudicazione definitiva, nel caso di specie, è dunque intervenuta, come affermato dall’amministrazione, in data 6 agosto 2021 allorquando già compariva la definizione di “aggiudicatario definitivo” nella schermata della classifica di gara.
4.Da ciò consegue l’irricevibilità del presente ricorso notificato alla resistente amministrazione solo in data 19 novembre 2021.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti