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Sentenze

La tardiva produzione delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé l’esclusione

Il Tar Calabria rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la tardiva produzione delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé l’esclusione.

La vicenda oggetto di giudizio appare comunque “particolare”, in quanto il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione per la tardività delle giustificazioni dell’offerta anomala inviate alla Commissione il 16.11.2021 quando dovevano pervenire inderogabilmente entro il giorno 16.10.2021.

Al ritardo nella trasmissione delle giustificazioni, tuttavia, si aggiungeva il ritardo del  collegio esaminatore, che si riuniva per la verifica di congruità delle offerte il 7 marzo 2022.

Su tali basi Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20/10/2022, n. 1801 accoglie il ricorso:

La censura è fondata.

Condivisibile giurisprudenza sostiene che la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti all’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé solo l’esclusione dell’operatore economico, laddove la verifica della Commissione sia stata comunque eseguita successivamente all’acquisizione della documentazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 18 maggio 2018, n. 5534). Trasponendo il richiamato orientamento ermeneutico alla fattispecie, risulta che il collegio esaminatore si è riunito per la verifica della congruità delle offerte il 7.03.2022, cosicché in tale data aveva comunque a disposizione i rilievi giustificativi inoltrati dal raggruppamento deducente.

6. Il ricorso principale è pertanto accolto, con conseguente annullamento della determina di esclusione n. ………

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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