Tra i motivi di ricorso, l’impresa lamenta la mancata trasmissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, che l’avrebbe privata della possibilità di illustrare adeguatamente la propria posizione.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24/10/2022, n. 1816 respinge il ricorso ribadendo che:
Sotto questo primo versante, il motivo è infondato, posto che l’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 esclude l’applicabilità dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alle procedure concorsuali; la giurisprudenza ha chiarito che nelle “procedure concorsuali” debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, 4 maggio 2022, n. 5554; TRGA Trento 18 ottobre 2021, n. 162; TAR Umbria 3 gennaio 2020, n. 18; TAR Campania – Napoli, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5553).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti