Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. V, 26/10/2022, n. 6615:
6.- Non coglie nel segno neppure l’ulteriore deduzione con cui la ricorrente ha revocato in dubbio la legittimità della verifica di anomalia operata dalla stazione appaltante laddove, nel giudicare la congruità dell’offerta, non avrebbe in alcun modo analizzato l’adeguatezza dell’importo (€ 6.600,00) degli oneri di sicurezza indicato dalla controinteressata.
Giova evidenziare che, con la predetta voce di costo, si intende fare riferimento alla categoria degli oneri per la sicurezza cd. interni (o di tipo aziendale), che l’art. 95, co. 10 D.Lgs. n. 50/2016 obbliga ad indicare in sede di offerta (analogamente ai costi per manodopera). Trattasi, come noto, delle spese che l’impresa offerente, nella sua intrinseca soggettività, stima necessario assolvere per rispettare le prescrizioni che il D.Lgs. n. 81/2008 impone nell’esplicazione del processo produttivo interno, relativamente alla commessa di cui trattasi. Gli oneri per la sicurezza di tipo aziendale sono nondimeno una voce di costo di cui si compone il conto economico d’appalto e, per tale ragione, la stazione appaltante è chiamata ad una valutazione di congruità, unitamente al conto economico generale dell’offerta, in forza dell’art. 97, co. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016. Essi non vanno invece confusi con i cd. oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti a ribasso, e indicati a monte dalla stazione appaltante negli atti di gara (art. 23, co. 15 D.Lgs. n. 50/2016), afferenti alle spese per la sicurezza che l’impresa sostiene per contrastare i rischi da interferenza durante l’esecuzione della commessa.
Tanto chiarito, la ricorrente ha preteso di desumere l’incongruità dell’importo indicato, da un lato, adducendo la stima, di gran lunga superiore, dei predetti oneri da essa stessa operata nella sua offerta; dall’altro, invocando le proiezioni derivanti dai parametri previsti dal protocollo ITACA.
Entrambi i dedotti profili, per contro, non appaiono idonei a scalfire la valutazione di congruità operata dalla stazione appaltante.
Per quanto concerne il primo profilo, la congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara, né dalle tabelle ministeriali che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia. Deve inoltre ricordarsi che l’eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l’offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile: profilo sul quale non vi sono contestazioni da parte della ricorrente, una volta acclarato la corretta appostazione nelle giustifiche del fondo di riserva costituito con il risparmio conseguito dall’integrale applicazione della decontribuzione fiscale.
Sulla base delle considerazioni ora espresse non può ritenersi, pertanto, irragionevole la decisione dell’ente aggiudicatore di non svolgere approfondimenti sulla congruità dell’offerta con specifico riguardo agli oneri di sicurezza (Consiglio di Stato sez. V, 06/07/2020, n.4308).
D’altronde, è ben noto che “con riguardo agli oneri di cui al d. lgs. 81/2008 per costante insegnamento giurisprudenziale, gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, dato che tale tipologia di oneri varia da un’impresa ad un’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa (Consiglio di Stato, sezione V, 15 gennaio 2018, n. 177; Consiglio di Stato sez. V, 30/05/2022, n.4365).
Ne segue che, anche ammesso che gli oneri di sicurezza aziendali fossero incongrui, per poter dire anomala l’offerta – o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia – sarebbe stato pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo avrebbe reso irrealizzabile l’offerta nella globalità; in mancanza di una simile dimostrazione, nella specie avversata anche dalla legittima costituzione del fondo di riserva, il passaggio dall’incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all’anomalia dell’offerta sconta un evidente salto logico.
In merito al secondo profilo, pur prescindendo dal carattere assorbente delle precedenti considerazioni, in ordine alla valutazione di inadeguatezza degli oneri per la sicurezza, la ricorrente si limita a richiamare l’incongruità dell’importo per oneri di sicurezza quantificato nell’offerta rispetto a quello risultante dall’applicazione del protocollo ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Contabilità Ambientale).
Sennonché, il Protocollo ITACA “esprime solo un valore presunto degli oneri di sicurezza rispetto al quale confrontare, in diminuzione o aumento, quelli concretamente indicati dal concorrente” (cfr. da ultimo, TAR Campania, Napoli, n. 2712/2021) che non esime tuttavia la parte che li contesta dall’articolare una confutazione dei dati giustificativi tale da incidere sull’intera sostenibilità dell’offerta; contestazione che, nei termini indicati, non è stata correttamente formulata dalla ricorrente.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti