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ANAC, Parere

Compensazione dei prezzi, vale per gli appalti ma non per le concessioni

Compensazione dei prezzi, vale per gli appalti ma non per le concessioni

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni. Lo afferma l’Anac nel parere – Parere funzione consultiva n. 51 del 12 ottobre 2022 – sulla concessione per l’ampliamento del cimitero di un esteso comune siciliano.
Il decreto sostegni bis ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche: la compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8% verificatesi nel 2021 e rilevate dal Mims. Questo, però, fa riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che tale decreto non ha reintrodotto l’istituto della revisione dei prezzi bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha voluto riconoscere all’appaltatore. Tale indennizzo è applicabile solo agli appalti pubblici, e non alle concessioni come si evince anche da una circolare del Mims del 25 novembre 2021 che detta indicazioni esclusivamente con riferimento all’appaltatore e all’appalto pubblico, e non alle concessioni. Una considerazione che trova conferma anche nel decreto Ucraina, il decreto 21/2022, che ha esteso l’indennizzo previsto per gli appalti pubblici ai contraenti generali senza includere espressamente i concessionari.

Peraltro, rileva Anac, l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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