Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, ricorda come non sia dovuta, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di cause d’esclusione da parte del socio unico persona giuridica, in quanto essa deve essere resa dal solo socio unico persona fisica.
Queste le motivazioni di Consiglio di Stato, Sez. V, 05/12/2022, n. 10615:
24. Con il quarto motivo l’appellante argomenta come segue.
24.1. La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui ………..aveva lamentato la mancata esclusione del ……… dalla procedura di gara in ragione dell’omissione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
24.2. Dall’esame della dichiarazione “All. 1_Modello di Lettera ufficiale di invio dell’offerta” è emerso che:
a) la mandataria ……….. ha indicato quale socio di maggioranza la ………..p.a. (con una quota del 90% del capitale sociale);
b) la mandante ………. ha indicato quale socio unico la …………;
c) entrambe le componenti del RTI hanno mancato di produrre le dichiarazioni in ordine all’assenza dei motivi di esclusione relative alle persone fisiche che ricoprono le cariche previste dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 all’interno rispettivamente del socio di maggioranza della mandataria e del socio unico della mandante.
24.3. Il TAR ha affermato che “la disposizione dell’art. 80, comma 3, non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica”, nulla rilevando invece con riferimento alla sussistenza degli obblighi dichiarativi in capo al socio di maggioranza persona giuridica (anzi, riconoscendo con riferimento a quest’ultimo profilo l’esistenza di un orientamento estensivo formatosi sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 e senza dare atto di interpretazioni successive di segno opposto).
24.4. Senonché, al contrario di quanto affermato dal TAR Lazio, la riferibilità al solo socio persona fisica dell’onere dichiarativo previsto dalla summenzionata disposizione del Codice dei contratti pubblici costituisce questione tutt’altro che pacifica, essendosi da più parti rilevato come escludere il socio persona giuridica dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 80 costituirebbe una limitazione del tutto aprioristica ed irragionevole che avrebbe quale unico effetto quello di agevolare condotte elusive della disciplina sulla partecipazione alle gare, in contrasto con i principi di legalità e trasparenza che devono informare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.
25. Anche questo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Sezione che ha affermato che non è dovuta, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di cause d’esclusione da parte del socio unico persona giuridica, prevedendo la disposizione che siffatta dichiarazione sia resa dal solo socio unico persona fisica (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 306, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2333).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti