Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto dal Tar Piemonte, che oltre a ribadire i principi sul rispetto degli obblighi in materia di pagamento di imposte e tasse, evidenzia come la modifica soggettiva del RTI in fase di gara sia riconosciuta solamente per la perdita sopravvenuta dei requisiti e non anche per la mancanza originaria degli stessi. Deve infatti essere rispettata la condizione per cui la modifica soggettiva non deve perseguire finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione.
Questa la decisione di Tar Piemonte, Sez. II, 15/12/2022, n. 1109:
6. Con il secondo motivo di ricorso l’esponente lamenta la violazione dell’art. 48, co. 17, 18 e 19 ter, d.lgs. 50/2016 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto la stazione appaltante non avrebbe consentito la riorganizzazione del R.T.I. mediante il recesso di xxxx.
6.1. Anche questo motivo è infondato.
6.2. Benché l’art. 48, co. 17, 18 e 19 ter, d.lgs. 50/2016 sia stato interpretato nel senso che la modifica soggettiva in senso riduttivo del R.T.I., in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte di una delle imprese raggruppate, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2), rimane fermo che tale possibilità è riconosciuta solamente per la perdita sopravvenuta dei requisiti e non anche per la mancanza originaria degli stessi, dovendo rimanere rispettata la condizione per cui la modifica soggettiva non deve perseguire finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione (cfr. art. 48, co. 19, d.lgs. 50/2016). Il recesso da un R.T.I. nel corso della procedura di gara non può, dunque, valere a sanare ex post cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione del principio della continuità dei requisiti di partecipazione e, di riflesso, della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen, 4 maggio 2012, n. 8; Id., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 951; Id., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1237; Id., Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2; Id., Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9864).
7. S’impone, in conclusione, il rigetto del ricorso.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti