Con provvedimento dirigenziale, previo avviso di avvio del procedimento, la concessione è stata revocata dall’amministrazione comunale.
Sostiene in primo luogo la società ricorrente che il provvedimento di revoca della concessione sarebbe illegittimo in quanto adottato dal dirigente anziché dalla Giunta comunale (in quanto organo che aveva adottato l’atto di concessione) o, al più, dal Consiglio comunale (previa rivalutazione dell’utilità per il Comune della concessione del bene in relazione ai servizi forniti a titolo gratuito dalla Società).
Tar Sardegna, Sez. I, 23/02/2023, n. 30 respinge il ricorso:
2. Il motivo non merita accoglimento.
3. Il provvedimento con il quale si dispone la revoca di una concessione di beni e servizi, incidendo direttamente sulla posizione soggettiva del destinatario e, allo stesso tempo, sulla concreta gestione di uno specifico bene o servizio pubblico, costituisce inequivocabile espressione di una funzione amministrativa e non può in alcun modo essere ascritto alla sfera dell’attività politica dell’ente.
4. A norma dell’art. 107 del TUEL, infatti, la competenza all’adozione dei provvedimenti che attengono all’attività di gestione e che impegnano l’ente verso l’esterno è intestata al Dirigente.
5. La Giunta, invero, ai sensi dell’art. 48 del TUEL, ha una competenza residuale in quanto pone in essere tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio comunale o non ricadenti nell’ambito delle competenze previste dalla legge o dallo statuto in capo al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
6. In particolare la Giunta è un organo di governo dell’ente locale e pertanto svolge una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio, mentre spetta ai dirigenti l’attività di gestione tecnica-finanziaria-contabile e l’assunzione dei provvedimenti amministrativi necessari a conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo.
7. Né tanto meno può profilarsi, come adombrato dal ricorrente, una competenza all’adozione del contestato atto di revoca del Consiglio comunale.
8. Come detto la competenza dell’organo consiliare deve intendersi circoscritta agli atti fondamentali dell’Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, tra i quali non rientra affatto – evidentemente – la revoca della concessione di un bene pubblico.
9. Di qui, affermata la competenza dirigenziale all’adozione dell’atto impugnato, il rigetto del primo motivo.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti