Se l’amministrazione cambia i documenti d’appalto deve riaprire i termini di partecipazione alla gara
In caso di modifiche ai documenti di gara, così significative da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti per la partecipazione alla gara. Lo chiarisce l’Anac nel parere di precontenzioso n. 5 dell’11 gennaio 2023 richiesto da un operatore economico interessato a partecipare alla procedura aperta per il servizio di igiene urbana e verde pubblico del comune di Telese Terme in provincia di Benevento. Importo a base di gara di quasi otto milioni di euro.
I fatti
L’impresa che si è rivolta all’Anac contestava il requisito di partecipazione nella parte in cui richiedeva la presenza, nell’organico dell’impresa, di personale strutturato con contratto a tempo indeterminato in possesso delle competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio e, in particolare, di un’unità che avesse conseguito la Laurea in discipline Ambientali. Un requisito, secondo l’operatore economico, sproporzionato e ingiustamente restrittivo della concorrenza. Dopo la presentazione dell’istanza di precontenzioso, la Stazione appaltante ha modificato il requisito di partecipazione contestato richiedendo, più semplicemente, di “disporre di personale strutturato in organico aziendale in possesso delle competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali”. La modifica tuttavia è avvenuta con un mero chiarimento del Responsabile unico del procedimeto (RUP), pubblicato sulla piattaforma telematica per la gestione della procedura di gara il 4 novembre 2022, ovvero solo 3 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, senza la ripubblicazione degli atti di gara e la proroga/riapertura dei termini.
La difesa del Comune
Per il Comune di Telese Terme il chiarimento del Rup non comportava alcuna modifica sostanziale degli atti di gara, tale da richiederne una ripubblicazione.Inoltre il comune sannita ha segnalato come la mancata partecipazione all’appalto della società che si è rivolta all’Anac non fosse pregiudicata dal requisito richiesto o dalla mancata riapertura dei termini bensì dalla mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio
I rilievi Anac
L’Autorità dà ragione all’impresa ricordando che, in presenza di modifiche significative ai documenti di gara, il codice appalti prevede l’obbligo per la stazione appaltante di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie. Quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni dei requisiti di capacità originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura sono modifiche sostanziali: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi dalla gara.
Conclusioni
Per l’Anac non è conforme alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza e dall’Autorità l’operato della Stazione appaltante che ha fatto ricorso improprio allo strumento dei chiarimenti per apportare una modifica significativa ai documenti di gara e ha omesso di ripubblicare gli atti di gara e riaprire di tutti i termini per la partecipazione alla procedura, in conseguenza della modifica disposta.
Il documento
A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)