Aumento prezzi e costi più alti, si può fare una variante in corso d’opera
Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi.
La variante non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell’opera. Lo chiarisce l’Anac con il Parere di Funzione consultiva N.67 dell’11 gennaio 2023.
La deliberazione dell’Autorità arriva in seguito a un quesito per un appalto di lavori dei Musei Reali di Torino, bandito il 10 dicembre 2021, e con termine per la presentazione delle offerte il 13 gennaio 2022: la stazione appaltante ha chiesto all’Autorità quale istituto applicare per la revisione e l’adeguamento prezzi visto l’eccezionale aumento dei costi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.
Il parere di Anac
Il decreto legge 36/2022 sull’attuazione del Pnrr, ricorda Anac, prevede che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale, è incluso l’aumento considerevole dei prezzi dei materiali.
La norma del decreto richiamata da Anac è espressamente riferita agli appalti relativi all’attuazione del Pnrr. Tuttavia, come già sottolineato dall’Autorità in tre diversi pareri nel 2022, le può essere assegnata una valenza generale, e può essere invocata anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr.
La norma, sottolinea Anac, non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell’appalto a fronte dell’aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d’opera è incluso l’aumento significativo del costo dei materiali.
I precedenti
Nel parere Anac ricorda che nel biennio 2021-2022 sia l’Anac e il Parlamento sono intervenuti diverse volte per far fronte all’aumento dei costi dei materiali negli appalti pubblici. Al caso in esame, secondo Anac, si può applicare anche l’articolo 26 del decreto 50/2022 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”) che prevede, in deroga al codice appalti e solo per il 2022, l’aggiornamento dei prezzari regionali anche nei lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.
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A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)