Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. III, 20/03/2023, n. 2804 che accoglie l’appello:
14.- Alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n 16 del 2022 l’appello risulta fondato, in quanto:
– il confronto a coppie deve essere effettuato da ciascun commissario individualmente;
– nel caso di specie, l’identità dei punteggi assegnati da tutti i componenti della commissione, pur titolari di differenti professionalità, depone nel senso che le valutazioni siano state previamente concordate tra i componenti e siano state, quindi precostituite;
– “è infatti impossibile […] che l’individualità delle preferenze espresse dal singolo commissario ad una singola offerta rispetto a tutte le altre, di volta in volta poste a confronto nella tabella, possa ripetersi indefinitamente e pedissequamente con l’assegnazione degli stessi punteggi per ogni coppia in riferimento a tutti i sub-criteri contemplati dalla legge di gara da parte degli altri commissari” (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 16/2022, §29.2);
– non può ritenersi, pertanto, legittimo un giudizio comparativo sempre identico tra i singoli commissari, in quanto il giudizio comparativo a coppie, essendo relativo, deve riflettere una individualità del singolo giudizio nella preferenza nettamente distinguibile da quella degli altri;
– nel caso di specie, l’espressione degli stessi punteggi, invariabilmente riportati nelle tabelle, non dimostra solo l’assenza di una pur minima autonomia nell’espressione del giudizio comparativo, finanche nella graduazione di questo, da parte dei singoli commissari, ma scardina il funzionamento delle tabelle laddove, nell’uguaglianza dei punteggi, i coefficienti dei singoli commissari finiscono per rappresentare il singolo coefficiente che è chiamato ad esprimere la commissione, vanificando nel sistema del confronto a coppie il fondamentale passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario (prima fase) a quello collegiale della commissione giudicatrice (seconda fase), vanificato se i due coefficienti si trovino a coincidere (cfr. A.P. n. 16/2022 §31.2);
– l’espressione delle preferenze deve avvenire in modo autonomo e distinto l’una dall’altra e deve essere verbalizzata dalla commissione; l’osservanza di questa regola formale è una condizione necessaria, ma non sufficiente “se la coincidenza delle preferenze e l’indistinzione dei singoli profili annullano la imprescindibile individualità che, nella prima fase del confronto a coppie, deve necessariamente contraddistinguere il giudizio del singolo commissario”; (cfr. A.P. n 16/2023);
– in altre parole, non è richiesta necessariamente la segretezza o la riservatezza della preferenza assegnata dai singoli componenti della commissione; è però necessario che risulti dai verbali la valutazione individuale effettuata dai singoli commissari; inoltre, le valutazioni, non devono essere standardizzate, dovendo percepirsi l’individualità dei singoli giudizi.
15. – Ebbene, venendo al caso di specie, tali principi non risultano osservati.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti