Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 24/03/2023, n. 971 respinge il ricorso, ribadendo la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio:
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In via preliminare, il Collegio intende ricordare che è ormai principio acquisito che le eventuali carenze della documentazione amministrativa sono sanabili mediante la procedura del soccorso istruttorio.
L’attuale art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici (come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 56 del 2017, che non prevede neanche più il pagamento di una sanzione pecuniaria) è chiaro nell’estendere l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo»: è quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 24 febbraio 2022, n. 1308).
Con specifico riferimento alle dichiarazioni ex art. 80 cit., occorre, in particolare, ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, “l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lg. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una “falsa dichiarazione” (di per sé idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara), si configura come “mancanza di una dichiarazione sostitutiva”, in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio …” (così C. di S., sez. V, 21 agosto 2017, n. 4048; in termini TAR Campania-Napoli, Sezione VIII, 26 ottobre 2018, n. 6324 e più di recente T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 5 febbraio 2021, n. 457), non essendo tale omissione/carenza riconducibile alla nozione di “irregolarità essenziali non sanabili”, ipotesi in cui l’art. 83, co. 9, cit. non ammette il ricorso al “soccorso istruttorio” e che comportano l’esclusione dalla gara.
2.2.1. Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che:
a) risulta in atti la produzione delle dichiarazioni ex art. 80 codice contratti pubblici con riferimento ad -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- a seguito di richiesta della stazione appaltante, nell’ambito delle operazioni di verifica dei requisiti; sul punto, non residua contestazione nella memoria del raggruppamento ricorrente del 20 febbraio 2023;
b) con riferimento alla dichiarazione ex art. 80 d. lgs. n. 50/2016 di -OMISSIS-, risulta in atti la nota prot. n. … del …….2022 prot. n. …, a firma del legale rappresentante e amministratore delegato del xxxx, con cui il r.t.i. aggiudicatario ha comunicato alla stazione appaltante l’avvenuto mutamento – successivo alla presentazione dell’offerta – dell’organo amministrativo, dichiarando che nei confronti dei soggetti in questione (tra cui anche -OMISSIS-) non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 del d. lgs. n. 50 del 2016; su tale dichiarazione depositata dalla stazione appaltante in data 17.01.2023 non vi sono specifici rilievi di parte ricorrente;
c) risultano in atti, altresì, le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 85 d. lgs. 159/2011 (ai fini dei controlli antimafia), rese da tutti i soggetti del xxxx, e quindi anche da -OMISSIS- (deposito della stazione appaltante del 17 gennaio 2023).
2.2.2. Ciò posto, resta fermo che la stazione appaltante avrebbe potuto acquisire ulteriori dichiarazioni (oltre quelle di cui sopra) per i soggetti indicati (per lo più subentrati successivamente alla presentazione della domanda), cosa che potrà ancora fare, non sussistendo impedimenti normativi a tale fine e anzi sussistendo un obbligo della stazione appaltante di monitorare la rispondenza dei requisiti di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 anche successivamente alla stipulazione del contratto.
In ogni caso, la censura in esame non introduce alcun elemento di sostanziale violazione dei requisiti ex art. 80 d. lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti indicati e pertanto essa si rivela infondata.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti