Il primo riguarda la possibilità per il concorrente, singolo o raggruppato, di usufruire dell’incremento premiale sulla qualificazione SOA, risultando irrilevante il fatto che la classifica SOA su cui operare l’incremento sia posseduta dal concorrente stesso o ottenuta in avvalimento.
Il secondo, alla luce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 gennaio 2023, n. 2, è relativo all’applicazione dell’incremento premiale non sul totale complessivo dei lavori posti a base di gara, bensì sulla base dell’importo della categoria scorporata.
Consiglio di Stato, Sez. V, 26/05/2023, n. 5203 accoglie l’appello:
15.4. Ciò in disparte dalla considerazione che le deduzioni svolte soltanto nella presente sede sono comunque infondate posto, quanto al primo rilievo, che l’art. 61 del Regolamento riconosce la possibilità per il concorrente, singolo o raggruppato, di usufruire dell’incremento premiale sulla qualificazione SOA, risultando irrilevante il fatto che la classifica SOA su cui operare l’incremento sia posseduta dal concorrente stesso o ottenuta in avvalimento (in questo senso depone anche la giurisprudenza, cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, sentt. nn. 1295/2017, 2563/2015, 5446/2014, 2200/2014; sez. III, n. 5057/2014 e n. 3599/2014 secondo cui “la portata generale dell’istituto dell’avvalimento, quale strumento che consente l’utilizzo dei requisiti soggettivi di altri operatori economici messi a disposizione del concorrente alla stregua di idonea documentazione probatoria, implica l’utilizzabilità, in assenza di norme derogatorie, anche del beneficio dell’incremento della classifica ai sensi dell’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010”).
15.5. Il secondo rilievo del pari si appalesa infondato, avuto riguardo alle conclusioni di recente espresse con il noto arresto di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 gennaio 2023 n. 2, secondo cui «la disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara», dovendosi, avuto riguardo al rilievo della differenziazione delle categorie dei lavori, considerare non il totale complessivo dei lavori posti a base di gara, ma l’importo della categoria scorporata.
16. Alla luce di quanto innanzi esposto l’appello risulta fondato, avendo la sentenza di prime cure ritenuto che ai fini dell’ammissione alla gara fosse necessario il possesso della classifica V° per le opere in categoria OS28 nell’ipotesi di partecipazione a tutti e quattro i lotti, laddove, come innanzi osservato, la tabella allegata al paragrafo 14.2. del disciplinare di gara doveva essere interpretata alla luce del successivo paragrafo 16; pertanto doveva intendersi necessaria una qualificazione, nel caso di partecipazione a più lotti, abilitante all’esecuzione del totale dell’importo dei lavori dei singoli lotti, raggiungibile anche mediante avvalimento plurimo, avendo riguardo alla sommatoria delle classifiche possedute mercè il ricorso all’avvalimento.