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Sentenze

Il diniego di accesso all’offerta tecnica non può essere genericamente riferito al know how aziendale!

Viene impugnato il diniego parziale di accesso all’offerta tecnica, così motivato dall’impresa: le informazioni contenute nel suddetto progetto, costituivano il frutto di un’elaborazione aziendale che conferisce allo stesso un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che lo compongono, dal momento che la metodologia operativa ed il know how acquisito nel settore specifico rappresentano il fulcro ed il patrimonio stesso dell’Azienda”.

La stazione appaltante recepiva le indicazioni dell’impresa e trasmetteva l’offerta tecnica oscurata in varie parti.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31/05/2023, n. 1294 accoglie il ricorso:

6.3. tanto premesso, risultano meritevoli di accoglimento le censure con le quali la ricorrente contesta il diniego parziale opposto dalla stazione appaltante stigmatizzando sia la genericità delle dichiarazioni della controinteressata, inidonee a comprovare l’effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali meritevoli di tutela, sia la mancata effettuazione, da parte della stazione appaltante, di un’autonoma valutazione di tali dichiarazioni e di un’adeguata ponderazione comparativa dei contrapposti interessi.

Le ragioni addotte in sede di opposizione da parte dell’aggiudicataria si sostanziano in affermazioni di carattere generico, prive di riferimenti concreti: dagli atti di causa, infatti, non si ricavano indicazioni in ordine all’esistenza di specifici segreti industriali, scoperte o innovazioni tutelate da brevetto, all’impiego di software informatici soggetti alla tutela di autore o a progetti particolarmente innovativi. E’ stato in proposito chiarito che “l’esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all’art. 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64). In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (cfr. Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363)” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 145/2022).

L’opposizione pertanto– anche considerata la natura del servizio – appare insufficiente a integrare gli estremi di una motivata e comprovata dichiarazione atteso che “l’esclusione dall’accesso presuppone la puntuale dimostrazione che le informazioni richieste siano coperte dal segreto” (T.A.R. Milano, sez. I, n.1121/2019).

6.4. Va inoltre considerato che la stazione appaltante ha del tutto pretermesso la valutazione dell’opposizione presentata dall’aggiudicataria, sulla quale si è acriticamente appiattita, trasmettendo de plano l’offerta come omissata dalla controinteressata; laddove invece deve ribadirsi che compete all’Amministrazione verificare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale aderente ai caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo n. 30/2005 e, quindi, la dichiarazione del concorrente di sussistenza di un segreto commerciale o industriale dev’essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento, da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).

7. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione resistente di consentire alla ricorrente l’accesso a tutti gli atti richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente sentenza.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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