E’ quanto ha precisato Anac, rispondendo ad una richiesta di Parere da parte di un Comune marchigiano, della provincia di Ascoli Piceno. I lavori riguardano la messa in sicurezza e ripristino della viabilità stradale, interessata dal terremoto del 2016.
Il fatto
In sede di esecuzione del contratto era sorta una controversia fra il Comune e la ditta affidataria, che aveva portato alla revoca dell’appalto. Successivamente, volendo chiudere il contenzioso che ne era nato, il Comune marchigiano proponeva un accordo che prevedeva l’aggiudicazione alla stessa dell’appalto come transazione.
L’Autorità, ricordando che comunque deve essere interpellata l’Avvocatura dello Stato prima di procedere ad un accordo transattivo, ha ribadito in maniera chiara “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”.
L’intervento di Anac
In sostanza, con il Parere N. 23 del 17 maggio 2023, Anac esclude che sia ammissibile una “transazione novativa”, intesa come “accordo con cui si instaura con l’appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario a seguito di una procedura ad evidenza pubblica”.
Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.
“Il carattere imperativo e indisponibile dei sistemi di affidamento degli appalti pubblici – scrive l’Anac – preclude la conclusione di accordi transattivi che, alterando sostanzialmente e radicalmente l’assetto negoziale definito con l’aggiudicazione, si ponga come fonte nuova del rapporto e si atteggi come un diverso titolo dell’affidamento dell’appalto, in violazione delle disposizioni inderogabili che regolano la scelta del contraente e la definizione del contenuto del contratto. La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti”.