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Sentenze

Quando i criteri di valutazione sono troppo generici…

Quando i criteri di valutazione della qualità tecnica dell’offerta sono troppo generici non sono idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire l’iter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, e finiscono addirittura per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dell’offerta.

Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 19/06/2023, n. 1550, che accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione:

Dall’esame degli atti risulta che la gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo il metodo aggregativo compensatore previsto nel disciplinare di gara.

In merito l’articolo 95 del D. lgs. 50/2016, al comma 6, dispone che “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto”. Inoltre il comma 8 stabilisce che “I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.”

Nel caso di specie il disciplinare di gara prevede gli elementi oggetto di valutazione: Al Metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo; A2 Metodologia proposta per la gestione dei sinistri; A3 Metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara; B Composizione ed organizzazione staff dedicato; C piano di formazione del personale trenord; D servizi aggiuntivi offerti, con la previsione di un punteggio che va da 35 punti (max.) a 10 punti (min.).

È prevista poi una griglia di valutazione nella quale è indicato genericamente il punteggio: al giudizio discrezionale di ottimo corrisponde 1 punto fino al giudizio insufficiente che corrisponde a 0 punti.

Per quanto riguarda i sub-criteri, che servono a definire il livello di utilità per la stazione appaltante, connessa a ciascun profilo in cui si scompone l’offerta, il disciplinare di gara prevede che “Le offerte dei concorrenti saranno valutate in funzione della qualità e completezza della documentazione e della congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché della chiarezza nell’esposizione delle indicazioni contenute nelle Relazioni presentate per ciascuno degli elementi di valutazione sopra descritti”.

E’ evidente la scarsa portata euristica di questi criteri ponderali, che non hanno alcuna capacità di spiegare od almeno di far intuire che cosa l’amministrazione intenda valorizzare dell’offerta e quindi dare spiegazione del voto numerico assegnato.

In merito la giurisprudenza (T.A.R. , Napoli , sez. IV , 04/04/2019 , n. 1894; TAR Lazio, Roma, II, 02/08/2022 n. 10886; ) ha affermato che “in termini generali, l’idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l’ iter logico seguito dalla Commissione di gara nell’apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata risulta l’articolazione dei criteri e sub – criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l’attitudine esplicativa del punteggio”.

Ugualmente si afferma (TAR Campania, Napoli, V, 31/03/2021 n. 2144) che “in termini generali e sempre secondo consolidati principi, che l’idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nell’apprezzamento delle offerte, pure invocata dalla difesa della ricorrente, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, tanto che, quanto più dettagliata è l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l’attitudine esplicativa del punteggio (ex multis: Cons. Stato, V, 2 febbraio 2018, n. 675). Per tal via, solo quando il giudizio della Commissione non fosse idoneamente delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorrerebbe la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere in ogni caso comprensibile il ridetto iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica”.

Come ulteriormente chiarito ancora dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291), deve sottolinearsi – sul piano generale – che, ove la lex specialis preveda (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri “generali” di valutazione dell’offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, “tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi“.

Tornando al caso di specie i criteri di valutazione della qualità tecnica dell’offerta (la qualità e completezza della documentazione, la congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché la chiarezza nell’esposizione) sono troppo generici, non omogenei e sono utilizzabili in modo sia cumulativo che alternativo dai membri della Commissione, senza una precisa attribuzione di punteggio. Non sono quindi idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire l’iter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, finendo quindi per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dell’offerta. In mancanza di un preciso criterio di valutazione è infatti impossibile effettuare un confronto tra le offerte.

3. In definitiva quindi il ricorso va accolto.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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