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Sentenze

La mancata verifica sui costi della manodopera può essere una mera irregolarità procedimentale

Tra i vari motivi la ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in quanto la commissione di gara non avrebbe proceduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato dalla ditta aggiudicataria nella propria offerta rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore, in violazione dell’articolo 95 comma 10 del Codice Appalti.

Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 24/07/2023, n. 624 respinge il ricorso:

La censura, osserva il Collegio, è infondata.
2.1. In proposito, il Collegio ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “mentre l’aggiudicazione di un appalto si palesa illegittima ove l’aggiudicatario non abbia, nella sua offerta, indicato i costi della manodopera, ovvero ove tali costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, l’eventuale mera mancata verifica di tali costi, riportati nell’offerta dell’aggiudicatario e non contestati, va ascritta al novero delle mere irregolarità procedimentali non invalidanti di per sé. Si vuol dire che, per censurare l’aggiudicazione per il profilo dei costi di manodopera indicati dall’operatore aggiudicatario, parte ricorrente dovrebbe contestarne la sufficienza, eventualmente supportando tale contestazione con la prova della loro omessa verifica da parte della Commissione di gara. Di contro, non è sufficiente la mera mancata formalizzazione di tale controllo, in assenza di qualsiasi deduzione (supportata da elementi di prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto conseguenze sostanziali” (T.A.R. Napoli, sez. I, 1 luglio 2020, n. 2793; T.A.R. Napoli, sez. II, 12/07/2021, n. 4806; T.A.R. Latina, sez. I, 06/06/2022, n.526; T.A.R. Bari, sez. III, 09/03/2020, n. 370).
2.2. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato che la mancata verifica da parte della stazione appaltante della congruità dei costi della manodopera indicati da …. nella propria offerta abbia determinato l’aggiudicazione della gara in favore di un’offerta contemplante costi della manodopera inferiori ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
2.3. Si tratta, quindi, allo stato degli atti, e alla stregua dei principi sopra richiamati, di una mera irregolarità procedimentale inidonea ad inficiare le legittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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