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Sentenze

Falsità della dichiarazione e poteri di ANAC

Una volta che la valutazione di inaffidabilità (per false dichiarazioni) sia stata compiuta dalla stazione appaltante e sia stata portata a conoscenza dell’ANAC attraverso la relativa segnalazione, essa fuoriesce dall’alveo originario e diviene oggetto di un diverso potere, quello che la legge attribuisce per l’appunto ad ANAC, avente ad oggetto l’affidabilità dell’operatore “in generale”, nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione. Questa seconda valutazione, rimessa ad ANAC, è pur sempre di natura fiduciaria, ma opera pro futuro ed in relazione a procedure diverse e successive a quelle in cui sia maturato l’illecito.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 25/08/2023, n. 7950 nel respingere l’appello:

2.5.1. – Il motivo non è fondato.

Non può anzitutto convenirsi con l’appellante quanto al profilo della “irrilevanza” della falsità commessa in sede di dichiarazione. La Sezione ha già chiarito che il potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini della valutazione dei gravi illeciti professionali dell’operatore che presenta offerta, ha ad oggetto l’inaffidabilità in concreto dell’operatore, quale derivante dal fatto pregresso, e del possibile pregiudizio dell’interesse pubblico connesso all’affidamento posto a gara (Cons. Stato, questa sez. V, sentenze n. 2801 del 2023, n. 4253 del 2020 e n. 4174 del 2013). Si tratta, dunque, di una valutazione la cui ratio si colloca nell’ambito di un determinato procedimento di gara, essendo preordinata a vagliare i requisiti di idoneità morale e professionale dell’operatore in merito all’eventuale aggiudicazione di quella commessa, ed è connotata da un carattere eminentemente fiduciario (così, ancora, la sentenza n. 2801 del 2023). Una volta che la valutazione di inaffidabilità sia stata compiuta e sia stata portata a conoscenza dell’ANAC attraverso la relativa segnalazione, essa fuoriesce dall’alveo originario e diviene oggetto di un diverso potere, quello che la legge attribuisce per l’appunto ad ANAC, avente ad oggetto l’affidabilità dell’operatore “in generale”, nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione. Questa seconda valutazione, rimessa ad ANAC, è pur sempre di natura fiduciaria, ma opera pro futuro ed in relazione a procedure diverse e successive a quelle in cui sia maturato l’illecito (cfr., della Sezione, la sentenza n. 2838 del 2021): essa, infatti, si astrae dalla singola commessa (dalla quale era scaturita la vicenda valutativa), per concentrarsi sulla generale idoneità morale e professionale dell’impresa a rendersi aggiudicataria di commesse pubbliche. In tale nuova dimensione, non assumono più rilevanza le vicende connesse al procedimento di gara (in seno al quale era stata compiuta l’iniziale valutazione di inaffidabilità), e dunque neanche assume rilevanza il fatto che la falsità commessa in quel procedimento sia stata “innocua”, non essendo riuscita a “spostare” i termini dell’affidamento. Ciò che conta, per la valutazione rimessa all’ANAC, è la rescissione del vincolo fiduciario che deve assistere, in generale, ogni operatore economico che voglia rendersi affidatario di commesse pubbliche; rescissione che, nel caso sottoposto all’odierno esame del Collegio, ANAC ha ritenuto di rinvenire nell’oggettivo operato della ditta offerente, a prescindere dall’esito della procedura nella quale si collocava.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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