L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto i motivi proposti, richiamando l’art. 18 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ritenendo che le relative disposizioni non si applicherebbero “alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007”. Secondo l’esponente, l’art. 5.3. del predetto Regolamento prevederebbe, in ogni caso, che l’affidamento debba intervenire a seguito di una procedura a evidenza pubblica, sicchè l’affidamento diretto, consentito dal successivo art. 5.3. bis, sarebbe permesso solo per il trasporto ferroviario, ovvero per le ipotesi di urgenza, comunque non ricorrenti nel caso di specie.
Consiglio di Stato, Sez. V, 08/09/2023, n. 8215 respinge l’appello:
10. L’appello è infondato.
L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 qualifica espressamente i ‘servizi di trasporto di persone e merci’ come ‘servizi pubblici di trasporto’. Anche il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, aggiornato con il successivo Regolamento (CE) 14 dicembre 2016, n. 2338, recita sin dal proprio titolo generale ‘servizi pubblici di trasporto di passeggeri’ ribadendo e sancendo all’art. 1 l’intento di garantire nel settore dei trasporti pubblici ‘la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire’.
La qualificazione del trasporto pubblico locale quale ‘servizio pubblico’ rappresenta un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/07. Tale qualificazione di ‘servizio pubblico’ giustifica la previsione di precise disposizioni contenute nel medesimo decreto, che connotano il trasporto pubblico di passeggeri sottoponendolo ad un regime speciale per l’affidamento del servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Regolamento CE n. 1370/2007 demanda alle Autorità nazionali l’esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula gestionale dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione, nel rispetto di talune prescrizioni rigorose, ovvero l’affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara.