E se la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, abbia deciso di autovincolarsi stabilendo il ricorso alla doppia riparametrazione, la stessa dovrà trovare necessariamente attuazione, pena l’illegittimità delle successive determinazioni.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 17/10/2023, n. 2313:
15.1. Il ricorso è fondato.
15.2. Sul piano generale la cd. riparametrazione – rapportando all’unità ogni elemento (o sub elemento) che sia risultato più alto, procedendo con proporzione lineare per tutti i punteggi attribuiti – ha l’effetto di “aumentare” i punteggi tecnici delle offerte, attribuendo alla migliore il punteggio massimo e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, così da ristabilire l’equilibrio fra: i) il diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascun sub componente al fine di valutare l’offerta tecnicamente migliore (nel caso di riparametrazione c.d. “interna”); ii) il diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all’elemento qualità tecnica e all’elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l’offerta economicamente più vantaggiosa (nel caso di riparametrazione c.d. “esterna”).
Il ricorso al criterio della riparametrazione è in grado di esercitare forte influenza sulle sorti delle procedure di gara e sulle condotte delle imprese, modificando profondamente (a valle) l’ordine di valutazioni e punteggi attribuiti dalle Commissioni, ma anche (a monte) incidendo sulle strategie di gara delle imprese partecipanti (che potranno essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente o invece potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore anche quando intrinsecamente modesta; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359).
Proprio in ragione del notevole impatto che la riparametrazione può determinare sulle sorti di ogni procedura, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la c.d. doppia riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara (“è la lex specialis che deve, pertanto, fare stato al riguardo, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa contemplati” Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266).
Va da sé che ove la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decida di autovincolarsi, stabilendo – fra le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata gara – il ricorso alla doppia riparametrazione, la stessa dovrà trovare necessariamente attuazione, pena l’illegittimità delle successive determinazioni per violazione dell’autovincolo la cui garanzia, nelle procedure di gara, “è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (T.A.R. Umbria, sez. I, 24 settembre 2021, n. 683).
15.3. Nel caso oggetto di odierno esame, la formulazione della lex specialis era univoca nel prevedere il ricorso alla doppia riparametrazione, prima interna (riferita a ciascun sub criterio) e poi esterna (con riguardo al punteggio riservato complessivamente alla valutazione tecnica delle offerte).