Da ciò fa discendere che l’aggiudicatario avrebbe dovuto necessariamente indicare il costo della manodopera, ex art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, mentre ha lasciato vuota l’apposita casella, generata dalla piattaforma informatica, incorrendo nella sanzione espulsiva prevista dal disciplinare, in ordine alla compilazione dell’offerta.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 17/11/2023, n. 6325 respinge il ricorso:
Il motivo va disatteso.
La prestazione intellettuale (pur evidentemente accompagnata dall’impiego di risorse umane e strumentali) si connota per l’espletamento di un’attività che è frutto dell’elaborazione personale del professionista, incaricato di scegliere la soluzione più confacente al compito assegnato, sulla base dei propri studi, esperienze e cognizioni tecnico-scientifiche.
Di converso l’attività materiale, latamente intesa, si estrinseca in operazioni che (pur se a monte vi è comunque un’elaborazione di studi ed esperienze) si risolvono in procedure collaudate, per le quali non è richiesto l’impegno intellettuale nella ricerca delle soluzioni che di volta in volta si impongono.
Tali considerazioni sono state affermate in giurisprudenza, considerando che: “Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la citata V, n. 1291 del 2021)” (Cons. Stato – sez. V, 21/2/2022 n. 1234).
Venendo al caso di specie, va detto che l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comporta l’esplicazione di compiti di natura prettamente intellettuale per i quali, come riconosciuto in giurisprudenza, il professionista che partecipi alla gara ad evidenza pubblica non può essere tenuto a indicare i costi della manodopera (cfr. TAR Puglia – sez. I, 21/12/2020 n. 1482: “le prestazioni oggetto dell’affidamento costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – l’esonero (addirittura) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale qualificazione consegue alla considerazione che – come espressamente previsto dal capitolato d’oneri – le prestazioni in questione consistono “nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”: segnatamente “l’intervento è così individuato: a) progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; a1) progettazione definitiva ed esecutiva; a2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.); b) direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione” (art. 1, rubricato “oggetto”). Dunque, tutte le prestazioni comprendono attività che richiedono, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate” (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919)”).
Tale esonero dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera deriva, per prestazioni di natura intellettuale, dalla “impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” (Cons. Stato – sez. IV, 22/10/2021 n. 7094).
Siccome l’oggetto dell’appalto è costituito dalla prestazione intellettuale per la quale, come appena detto, non può essere calcolato il costo orario della manodopera, a nulla rileva che l’espletamento dell’incarico professionale possa far ricorso all’ausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nell’ambito dei rapporti tra il professionista e l’incaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo (cfr. su questo aspetto C.G.A.R.S., 31/3/2021 n. 278).
Nemmeno rileva l’invocata previsione del disciplinare concernente la compilazione della domanda sul modulo generato dalla piattaforma telematica, non potendo tale considerazione sovversire quanto detto, per l’evidente ragione che non può essere valutata l’inderogabilità di una previsione formale, che non corrisponda a un preciso obbligo di legge.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti