Come noto, l’allegato II.2 al nuovo Codice, recante “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte”, non brilla certo per chiarezza.
Al punto 1) relativo al Metodo A) del predetto allegato si afferma che “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a unasoglia di anomalia”.
Al successivo punto 3), al contrario, si prevede che “Tutti gli sconti superiori allasoglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, lastazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore”.
Da qui, in ragione della differente espressione linguistica scelta nel punto 3 (i.e. sconti superiori) rispetto a quella prevista dal punto 1 (i.e. pari o superiori), il dubbio in merito alla sorte dell’offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia, e più nello specifico se essa vada esclusa o se vada viceversa considerata come prima offerta non anomala.
ANAC, investita in sede di precontenzioso di un caso in cui il ribasso offerto da un’offerente coincideva giustappunto con la soglia di anomalia calcolata dal prefato metodo A), ha concluso ritenendo che:
“l’offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori, come avveniva in costanza della disciplina previgente”
Per l’impianto motivazionale si rinvia alla delibera n. 53621 del novembre 2023.
Massima
Appalto pubblico – Lavori – Verifica dell’anomalia – Calcolo della soglia dell’anomalia – Ribasso offerto – Ribasso pari alla soglia – Esclusione – Legittimità.
Nel procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo di calcolo di cui alla lett. A) All.II.2 richiamato dall’art. 54 D.lgs.36/2023, l’offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti