Il Tar Lombardia ricorda le peculiarità dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro, regolamentati dalla l. 25 giugno 1909, n. 422.
Evidenziando come il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella indicata dell’esecuzione dei lavori, sia tale che l’attività compiuta dalle stesse è imputata unicamente al consorzio.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 18/12/2023, n. 918:
3.9 Va poi evidenziato che ……… è un consorzio di cooperative di produzione e lavoro, in quanto tale regolamentato dalla speciale disciplina di cui alla l. 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), la quale all’art. 4 prevede che “Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano”, dal che si evince che detto consorzio costituisce un soggetto autonomo, giuridicamente distinto dalle singole cooperative consorziate e per tale regolamentato da una normativa speciale di favore (in considerazione dello scopo mutualistico), a partire appunto dalla richiamata legge n. 422 del 1909.
La ratio che sorregge la costituzione di detti consorzi e che spiega il favore del legislatore, alla luce dell’incentivazione della mutualità, è data dall’esigenza di consentire, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti delle singole imprese, la partecipazione a procedure di gara di cooperative che, isolatamente considerate, non sono in possesso dei requisiti richiesti o, comunque, non appaiono munite di effettive chances competitive (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22 giugno 2007, n. 3477).
Il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, ben può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo (ossia i suoi interna corporis). Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella indicata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle stesse è imputata unicamente al consorzio (Consiglio di Stato sez. V, 02/09/2019, n.6024).
Concorrente alla gara è, pertanto, solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Consiglio di Stato 2 gennaio 2012, n. 12; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183).
Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza afferma che deve ritenersi che le eventuali modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative, il quale partecipi ad un R.T.I. con altri operatori economici, hanno un rilievo meramente interno al consorzio medesimo e, per tali, non incidono sul rapporto tra quest’ultimo e la stazione appaltante. Dette modifiche, dunque, non mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva del consorzio al raggruppamento temporaneo aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024)