La ricorrente contesta la carenza da parte dell’aggiudicataria dell’iscrizione nell’ANGA relativa al codice CER 20.02.03. La ricorrente sostiene che nella documentazione prodotta dall’Amministrazione nel giudizio per cui è causa si evince che sebbene l’impresa sia dotata del Codice CER 20.02.03 lo stesso è relativo a “CER trasportati dalla ditta in regime ordinario”(o conto terzi) e che la relativa categoria regime ordinario “corrisponde l’autorizzazione per la Categoria 1”; mentre solo per chi possiede la categoria in conto proprio corrisponde l’autorizzazione per la categoria 2 bis.
Per cui l’aggiudicataria sarebbe priva di quest’ultima categoria (2 bis).
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 27/02/2024, n. 1306 respinge il ricorso:
La censura è infondata in quanto, come evidenziato dal Ministero convenuto, la Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) ha ormai da tempo chiarito che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio. Il medesimo Albo Gestori Ambientali si è, difatti, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione, con circolare n. 1463/Albo/Pres. del 30.11.2012, nella quale ha precisato che “Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, …omissis …quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti