La ricorrente è stata esclusa con offerta dichiarata inammissibile, anche perché redatta in violazione del Disciplinare di gara, che prescriveva specifiche modalità di compilazione dell’offerta tecnica, non rispettate.
Il ricorso avverso l’esclusione non ha buon esito.
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 04/03/2024, n. 319 così motiva la decisione:
Ritenuto, pertanto, che – sebbene nella specie non sia ravvisabile, come ritenuto dalla Commissione di gara, un’ipotesi di illecito professionale per informazioni false o fuorvianti ex artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, in ragione della non assoluta chiarezza delle prescrizioni di gara, pure stigmatizzata dalla ricorrente – il motivo individuato dalla P.A., incentrato sulla necessità del rispetto delle modalità di formulazione delle offerte, è idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, potendo pertanto respingersi il ricorso sulla base di tale rilievo (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. n. 737/2022 ed ivi il richiamo alla sentenza Ad. Plen. n. 5/2015);