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Sentenze

Appalto integrato: la verifica e approvazione del progetto esecutivo dell’aggiudicatario rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

Appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di lavori.

Nel ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta la violazione dell’articolo 26 del d.lgs. 50/2016, ovverossia la mancata verifica del progetto esecutivo prima dell’inizio dei lavori.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 12/03/2024, n. 639 stabilisce che la verifica e approvazione del progetto esecutivo, strettamente connessi alla corretta esecuzione del contratto, attengono alla fase propriamente esecutiva del rapporto, e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario:

10. Va ora esaminato anche il ricorso per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente contesta la violazione dell’articolo 26 del d.lgs. 50/2016, ovverossia la mancata verifica del progetto esecutivo prima dell’inizio dei lavori.

10.1. Il controinteressato Consorzio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di circostanza attinente alla fase esecutiva dell’appalto.

10.2. La stazione appaltante ha depositato il “rapporto di verifica, riesame e validazione del progetto esecutivo”, datato 9 novembre 2023, con esito positivo e conseguenziale validazione del progetto esecutivo.

10.3. In punto di diritto, va evidenziato che il nuovo articolo 42 del d.lgs. 36/2023 specifica le modalità di espletamento e individua i profili oggetto della verifica della progettazione, prevedendo esplicitamente che la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori, a differenza della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica che deve essere completata prima dell’avvio della procedura di affidamento. Ne discende che, anche alla luce della nuova normativa, non vi possono essere dubbi sulla circostanza che la verifica della progettazione esecutiva attiene alla fase propriamente esecutiva del contratto di appalto, successiva, quindi alla sua stipula.

10.3.1. Orbene, secondo il pacifico orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ogni controversia relativa all’impugnazione dell’aggiudicazione della gara e degli atti del relativo procedimento antecedenti alla stipula del contratto di appalto, mentre, nella giurisdizione del giudice ordinario, i giudizi relativi alla successiva fase contrattuale, concernente l’esecuzione del rapporto (ex multis, Cass. SS.UU. 3 maggio 2017, n. 10705; Cass. 21 maggio 2019 n. 13660). Se in linea generale la stipula del contratto segna il punto di confine ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, vi sono fattispecie connotate da peculiarità tali da costituire delle deroghe a tale principio, in cui il criterio di riparto della giurisdizione si fonda sulla situazione giuridica fatta valere. Ogni volta che l’agire della stazione appaltante attiene ad un segmento procedimentale pubblicistico, ed è collegata all’esercizio di un potere da parte dell’Amministrazione, sussisterà la giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 171).

10.3.2. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi che la verifica e approvazione del progetto esecutivo, strettamente connessi alla corretta esecuzione del contratto, non sono configurabili come esercizio di un potere autoritativo che consenta all’Amministrazione d’incidere unilateralmente sul contenuto dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, sicchè, attenendo alla fase propriamente esecutiva del rapporto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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