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Sentenze

Consorzio Stabile: dichiarazione sulle lavorazioni da eseguirsi da parte delle consorziate

Secondo la ricorrente la domanda di partecipazione del controinteressato, così come formulata, non consentirebbe di comprendere quali e quanti lavori avrebbero dovuto eseguire le consorziate all’uopo designate per l’esecuzione dei lavori fino al limite massimo della relativa qualificazione.

Il Tar Sicilia respinge il ricorso evidenziando come questa tesi non risulti applicabile ai consorzi stabili, valendo semmai per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e per i consorzi ordinari e dunque ai consorzi di cui alle lettere “b” e “c” dell’art. 45 comma 2, del d.lgs. 50/2016 non può essere imposto di specificare le quote del servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati, trattandosi di un organismo unitario cui imputare l’intera prestazione.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 10/04/2024, n. 1199:

4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha dedotto in via subordinata, la violazione degli artt. 45, 47 e 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto, la domanda di partecipazione del controinteressato, così come formulata, non consentirebbe di comprendere quali e quanti lavori avrebbero dovuto eseguire le consorziate all’uopo designate per l’esecuzione dei lavori fino al limite massimo della relativa qualificazione (categoria e classifica) posto che:

i.) le stesse sono qualificate per diverse categorie SOA coincidenti (OG 3 e OG 8) ciascuna delle quali consente un importo massimo di lavori la cui sommatoria supera di gran lunga quello dei lavori da eseguire in concreto; e, quindi, con l’ulteriore conseguenza che non è nemmeno possibile individuare ex ante il grado di responsabilità solidale delle consorziate rispetto all’esecuzione dei lavori di competenza che, per l’appunto, non risulta definita;

ii.) il suddetto effetto, di disorientamento (i.e.: impossibilità di comprendere chi eseguirà cosa), è ancor più amplificato dal fatto che il Consorzio ………. ha pure dichiarato di voler subappaltare le stesse categorie di lavori (OG 3 e OG 6) nei limiti massimi consentiti dalla Legge.

4.1. Il motivo è infondato atteso che la tesi difensiva di parte ricorrente non risulta applicabile ai consorzi stabili, valendo semmai per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e per i consorzi ordinari e dunque ai consorzi di cui alle lettere “b” e “c” dell’art. 45 comma 2, del d.lgs. 50/2016 non può essere imposto di specificare le quote del servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati, trattandosi di un organismo unitario cui imputare l’intera prestazione (in tal senso, Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 22/ 10/ 2019, n. 2201: “Lo stesso art. 48, nella propria rubrica, si riferisce espressamente ai soli RTI ed ai consorzi ordinari di operatori, ed anche i commi 2 e 3 dell’articolo stesso sono riferiti ai soli soggetti sopra indicati, sicché appare giocoforza riferire a questi ultimi anche il successivo comma 4 sull’indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti. I consorzi stabili, al contrario, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, prestazione che viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso. La peculiarità dei consorzi stabili e la loro diversità rispetto a quelli ordinari o ai RTI è stata anche di recente affermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione III n. 865/2019. L’alterità che connota tali soggetti rispetto ai propri componenti (e che vale a differenziarli sia rispetto ai raggruppamenti temporanei che ai consorzi ordinari) trova indiretta conferma nel fatto della possibilità, a determinate condizioni, di una partecipazione congiunta alla medesima gara. Sul punto, si registra, invero, un diverso regime tra i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, da un lato, ed i consorzi stabili dall’altro». Nel senso che il consorzio stabile dà vita ad una autonoma struttura organizzativa, si veda anche, fra le più recenti decisioni della giustizia amministrativa, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 3231/2109”).

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